DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64 Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
- (12G0084) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2012 (GU n.118 del 22-05-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I NORME GENERALI 1 2 3 4 5 Titolo II NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO 6 7 8 9 10 11 12 13 Titolo III SOVRAORDINAZIONE 14 15 16 Titolo IV NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Capo I Norme generali 17 18 19 Capo II Disposizioni sui servizi 20 21 22 23 24 Capo III Modalità esecutive dei servizi 25 26 27 28 29 30 31 Capo IV Assenze dal servizio 32 33 Titolo V ASSISTENZA 34 35 36 37 Titolo VI ATTIVITÀ SPORTIVA 38 39 Titolo VII ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE 40 41 42 43 44 Titolo VIII SPECIALITÀ E ABILITAZIONI Capo I Specialità 45 46 47 48 49 50 Capo II Abilitazioni 51 Titolo IX I SERVIZI Capo I Servizi ed attività del Corpo nazionale 52 Capo II I servizi di soccorso pubblico Sezione I Disposizioni generali 53 54 55 56 57 Sezione II Attività di coordinamento, direzione e controllo 58 59 60 61 Sezione III Dispositivo di soccorso 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Sezione IV Interventi di soccorso 76 77 78 79 80 Capo III Altri servizi tecnici ed operativi 81 82 83 84 Capo IV Servizi di prevenzione incendi 85 86 87 88 89 90 91 Capo V Attività di formazione interna 92 93 94 95 96 Capo VI Attività funzionali all'espletamento dei servizi 97 98 99 100 101 Titolo X CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI 102 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-6-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Obiettivi ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumità e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonché, per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
- Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). -
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». Note all'art. 1: - Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi