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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 65 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 65 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 65 Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna. (GU n.83 del 01-04-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 16-4-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni; Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1965, numero 236, che ha eretto in ente morale la sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzata ad esercitare il credito fondiario ed il credito agrario di miglioramento, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna; Visto il proprio decreto 18 ottobre 1966, n. 1067, che ha autorizzato la sezione anzidetta ad emettere cartelle; Vista la deliberazione assunta in data 28 ottobre 1968 dal presidente del consiglio di amministrazione dello istituto stesso, giusta delega conferitagli dal medesimo consiglio di amministrazione in data 3 settembre 1968; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1968; D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, secondo il seguente testo: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1 miliardo assegnata dal Banco". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 17. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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