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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

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  1. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2019) (GU n.91 del 18-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 5 5 bis 6orig. 6 bis Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-2-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato". (( 1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena. ))
  3. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge. (( 2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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