LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66 ultimo aggiornamento all'atto: 04/03/1974 --> Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974) (GU n.61 del 07-03-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7agg.1 orig. 8 9 10 11orig. 12orig. 13 14 15orig. 16 17 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-3-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:
- a)alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;
- b)a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e e la riqualificazione professionale dei ciechi;
- c)a promuovere iniziative aventi per scopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate - le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;
- d)a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;
- e)a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano. L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13. Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi