DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66 ultimo aggiornamento all'atto: 19/05/1977 --> Proroga del termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1977, n. 198 (in G.U. 19/05/1977, n.135). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1977) (GU n.77 del 21-03-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 1 bis 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-3-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1 e il 30 giugno
- Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno
- Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno
- Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno
- Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art.
- I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio
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