lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile. (GU n.74 del 16-03-1981 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Regolamento DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE art. 1 art. 2 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILECapo IORGANI DI PROTEZIONE CIVILE art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 Capo II OGGETTO E STRUTTURE DI INTERVENTO art. 18 art. 19 TITOLO II PREDISPOSIZIONI DI MISURE Di PROTEZIONE CIVILE Capo I PIANI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE art. 20 Capo II PERSONALE DI PRONTO IMPIEGO art. 21 art. 22 Capo III VOLONTARI art. 23 art. 24 art. 25 Capo IV ESERCITAZIONI art. 26 Capo V MATERIALI ASSISTENZIALI art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 TITOLO III ATTUAZIONE MISURE DI PROTEZIONE CIVILECapo ISEGNALAZIONI art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 Capo II PRIMI INTERVENTI - INTERVENTI TECNICI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE FORZE ARMATE art. 37 art. 38 art. 39 Capo III INTERVENTI ASSISTENZIALI art. 40 art. 41 art. 42 Capo IV INTERVENTI IGIENICO-SANITARI art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 Capo V COMUNICAZIONI E TRASPORTI art. 47 art. 48 Capo VI OPERE DI URGENTE NECESSITÀ art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 Capo VII OFFERTA DI PRESTAZIONI, DI MATERIALE ASSISTENZIALE, DI DENARO, DI OSPITALITÀ E DI ALTRE INIZIATIVE ASSISTENZIALI - OFFERTE DALL'ESTERO art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile"; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità; Decreta: Articolo unico È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - NICOLAZZI - BARTOLOMEI - FORMICA - DI GIESI - ANIASI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 7 articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.