LEGGE 6 febbraio 1992, n. 66 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 febbraio 1992, n. 66 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti. note: Entrata in vigore della legge: 11/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.33 del 10-02-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-2-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio
- Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
- Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del
- AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio
- A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
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