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DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 67 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 67 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 67 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la concessione di amnistia e di condono per i reati finanziari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.48 del 26-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-2-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

  1. a)sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
  2. b)sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
  3. c)doganali e sulle imposte di fabbricazione;
  4. d)sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
  5. e)sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
  6. f)sul lotto pubblico;
  7. g)sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
  8. h)sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari; per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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