lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 67 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria. (GU n.48 del 27-02-1951 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-2-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini; Visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni. 1) Provincia di Bari: Tutto il territorio dei comuni di: Altamura, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Sant'Eramo in Colle, Spinazzola; Andria: tutto il territorio situato a sud della strada vicinale Appia, delimitato dai fogli di mappa nn. 59, 61, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 119, 120, 122, 123, 124, inclusi, con esclusione dei fogli 58, 99 e 125 per la parte a nord della provinciale Minervino-San Domenico; Bitonto: tutto il territorio a sud-ovest della strada provinciale delle Mantine, delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 143, 145 e 148, inclusi; Canosa: tutto il territorio delimitato dal fiume Ofanto, dal confine con il comune di Lavello, dal confine con Minervino Murge e dai limiti dei fogli di mappa nn. 66, 65, 46, 45, 43 e 26, inclusi; Corato: tutto il territorio delimitato a nord dalla strada San Vittore e a nord-est dal tratturo Barletta-Grumo e dai confini dei fogli di mappa nn. 61, 63, 64, 65 e 66, inclusi; Ruvo di Puglia: il territorio situato a sud del tratturo Canosa-Ruvo delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 84, 91, 97, 98, 100 e 110, inclusi; Toritto: il territorio situato a sud della strada provinciale delle Matine, delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 34, 36, 38, 50, 51 e 55, inclusi. 2) Provincia di Brindisi: Brindisi: tutto il territorio; Carovigno: tutta la fascia costiera situata a nord dei fogli di mappa nn. 10, 17, 18, 19, 31, 43, 57, 58, 59 e 60, inclusi, ed a sud della strada comunale Serranova-Badessa; Cellino San Marco: il territorio compreso nei fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 e 15; San Pietro Vernotico: il territorio compreso tra il mar Adriatico e la strada comunale della Cattiva Pigna, più il foglio di mappa n. 5; Torchiarolo: il territorio compreso nei fogli di mappa nn. 4, 5, 6, 7, 11 e
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.