icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 febbraio 1964, n. 67 Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe. (GU n.62 del 10-03-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-3-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359, è sostituito dal seguente: "Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13". Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente: "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età, successiva". La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1964 SEGNI MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.