LEGGE 6 marzo 1957, n. 68 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 marzo 1957, n. 68 Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077. (GU n.72 del 18-03-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-4-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
- a)per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
- b)per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;
- c)per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonché per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi