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LEGGE 17 febbraio 1961, n. 68 - Normattiva

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 68 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1961, n. 68 Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti. (GU n.61 del 09-03-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:

  1. a)la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;
  2. b)la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera a), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3;
  3. c)la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;
  4. d)la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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