LEGGE 17 marzo 1975, n. 68 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 marzo 1975, n. 68 Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. (GU n.87 del 02-04-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-4-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente: "Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
- Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
- La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno
- L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi