lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 69 Primo censimento generale dell'agricoltura. (GU n.62 del 10-03-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-3-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visto l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Il 15 aprile 1961 sarà effettuato il primo censimento generale dell'agricoltura. Il censimento rileverà in ciascun Comune: a) la consistenza, numerica delle aziende agricole forestali e zootecniche; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la superficie, la utilizzazione dei terreni con riferimento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, la consistenza del bestiame, la meccanizzazione, le forze di lavoro. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.