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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 - Normattiva

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 ultimo aggiornamento all'atto: 19/05/2017 --> Ordinamento della professione di giornalista. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017) (GU n.49 del 20-02-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Dell'Ordine dei giornalistiCAPO IDEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI 1orig. 2 3agg.1 orig. 4orig. 5 6orig. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CAPO II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE 16agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18 19 20orig. 20 bis 21 22 CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI 23 24orig. 25 TITOLO II Dell'albo professionaleCAPO IDELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 26agg.1 orig. 27orig. 28 29orig. 30 31 31 bis 32orig. 33 34 35 36orig. CAPO II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO 37orig. 38 39 40 41 42 43 44orig. CAPO III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA 45agg.1 45 46orig. 47orig. TITOLO III Della disciplina degli iscritti 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 TITOLO IV Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali 60 61 62 63agg.2 agg.1 orig. 64orig. 65orig. TITOLO V Disposizioni finali e transitorie 66 67orig. 68 69 70 71 72 73 74 75orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-11-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ordine dei giornalisti È istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (24)

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