DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2021 --> Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021) (GU n.61 del 14-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE 1 2agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Titolo II NORME PER IL MIGLIORAMENTODELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI 3orig. 4 5 Titolo III DISPOSIZIONI DIVERSE 6 7 8 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti: "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo
- In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".
- A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi