ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69 ultimo aggiornamento all'atto: 26/03/2025 --> Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025) (GU n.51 del 02-03-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHEE DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 1orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 bisorig. 3 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. Titolo II DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA E NUOVI TERMINIPER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI DETERMINATECATEGORIE DI CONTRIBUENTI. SANATORIA DI IRREGOLARITÀ FORMALI E DIMINORI INFRAZIONI. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10 bis 10 ter 10 quater 10 quinquies 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.2 agg.1 orig. 14orig. 15orig. 16agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18orig. 19orig. 20orig. 21agg.1 orig. Titolo III DISPOSIZIONI PER AMPLIARE GLI IMPONIBILIE PER CONTENERE LE ELUSIONI 22 23 24 25 26agg.2 agg.1 orig. 27 28 29orig. 30orig. 31orig. 32orig. 33 Titolo IV ((DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA)) 34agg.1 orig. 34 bis 35agg.1 orig. 35 bis 36agg.2 agg.1 orig. 37 38agg.3 agg.2 agg.1 orig. 38 bis 39 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-4-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento. (( 1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989 )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.