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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7 ultimo aggiornamento all'atto: 27/03/1999 --> Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti. note: Entrata in vigore della legge: 27-1-

  1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 74 (in G.U. 27/03/1999, n.72). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1999) (GU n.20 del 26-01-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-3-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo Art. 1 Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
  2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire (( quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo)) .
  3. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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