← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati. note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2005 (GU n.98 del 29-04-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale 1 Capo II Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimentigeneticamente modificatiSEZIONE IDisciplina sanzionatoria per le violazioni relativeall'autorizzazione ed alla vigilanza 2 3 SEZIONE II Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura 4 Capo III Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimigeneticamente modificatiSEZIONE IDisciplina sanzionatoria per le violazioni relativeall'autorizzazione ed alla vigilanza 5 6 SEZIONE II Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura 7 Capo IV Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 8 Capo V Disposizione transitoria 9 TITOLO II Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale 10 Capo II Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allatracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essicostituiti e per le violazioni relative alla tracciabilità deiprodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM. 11 12 TITOLO III Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-5-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità

  1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.». - Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre
  2. - Il regolamento (CE) n. 1830/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre
  3. - La direttiva 2001/18/CE è pubblicata in GUCE n. L. 106 del 17 aprile
  4. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati». Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.