qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 9 aprile 1973, n. 71 ultimo aggiornamento all'atto: 09/06/1973 --> Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 05 giugno 1973, n. 265 (in G.U. 09/06/1973, n.147). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/1973) (GU n.93 del 10-04-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-4-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per quattro mesi l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici: Decreta: Articolo unico I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - COPPO - TAVIANI - MALAGODI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 237, foglio n. 65. - VALENTINI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.