lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 febbraio 1947, n. 72 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Proroga di temporanee disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali della Guardia di finanza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.60 del 13-03-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-3-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni; Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 93; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico Sino a tutto l'anno 1947 l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi però restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.