← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 72 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 72 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 72 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/1953 --> Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953) (GU n.50 del 28-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Disposizioni transitorie. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-2-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: Art. 1 Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco solo apportate le seguenti modificazioni: 1. - L'art. 1, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, è ulteriormente modificato come appresso: "La tassa di bolli sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:

  1. a)carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;
  2. b)carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 260 per ogni mazzo. Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle ligure, nonché quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli a ai lati delle ligure. Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa". 2. - I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificato dall'art. 1 seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 314, sono sostituiti con i seguenti: "I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200. Il bollo da L. 100 è circolare e quello da L. 200 ottagonale; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.