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LEGGE 19 marzo 1983, n. 72 - Normattiva

LEGGE 19 marzo 1983, n. 72 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 marzo 1983, n. 72 ultimo aggiornamento all'atto: 02/10/2003 --> Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003) (GU n.80 del 23-03-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15orig. 16 17orig. 18 19 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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