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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73 - Normattiva

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.54 del 05-03-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-3-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente: "L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi. Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali. La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso. Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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