o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1991, n. 73 Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo. note: Entrata in vigore del decreto: 24/3/1991 (GU n.58 del 09-03-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I 1 CAPO II 2 3 4 5 6 7 8 CAPO III 9 10 11 12 CAPO IV 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto legislativo: CAPO I Art. 1 Abrogazione 1. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 223/1990 disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. - La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Nota all'art. 1: - La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Il titolo II di detta legge concerne gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.