Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73 Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997 (GU n.73 del 28-03-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA Visto l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282."; Ritenuto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono essere emanate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati; Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia", introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109: "Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.