zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 74 Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. (GU n.108 del 18-04-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-5-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico; Vista la legge 6 agosto 1966, n. 651, recante nuove norme in materia di debito pubblico; Visti gli articoli 7 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto l'art. 7 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico con le disposizioni legislative concernenti il debito pubblico che, successivamente all'entrata in vigore del suddetto testo unico, hanno sostituito o integrato le norme del testo unico stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 marzo 1984; Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Minimo iscrivibile (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).- Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.