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LEGGE 5 marzo 1991, n. 74 - Normattiva

LEGGE 5 marzo 1991, n. 74 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 marzo 1991, n. 74 Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti. note: Entrata in vigore della legge: 26/3/1991 (GU n.59 del 11-03-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-3-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere.
  2. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.
  3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)".
  5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.