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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 75 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 75 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 75 Modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli. (GU n.88 del 05-04-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-4-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1257, che reca modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli; Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Veduto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessità di apportare correzioni al decreto suddetto n. 1257; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1257 è rettificato come appresso: Art.

  1. - Nel corso di laurea in lingue e civiltà orientali - sezione Vicino e Medio oriente, la dizione dell'insegnamento "Suderabico" è rettificata in quella di "Sudarabico". Art.
  2. - Nell'elenco degli Insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature slave la dizione dell'insegnamento di "Lingue balcaniche" è rettificata in quella di "Lingue baltiche". Nello stesso elenco è aggiunto l'insegnamento di "Letteratura slava ecclesiastica". Art.
  3. - Il secondo capoverso delle norme transitorie è rettificato come segue: "Gli alunni immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57, che non abbiano optato per l'ordinamento suddetto, potranno completare il loro corso di studi secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT SULLO Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n.
  4. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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