DECRETO 25 febbraio 1997, n. 75 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 25 febbraio 1997, n. 75 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità" per quanto attiene alla istituzione di un nuovo reparto nel laboratorio di alimenti note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997 (GU n.73 del 28-03-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-4-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il "Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità"; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al quale l'articolazione e interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n 519; Visto, inoltre, l'articolo 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 754 del 1994, che include il citato articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, tra le disposizioni che disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanità; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta del comitato scientifico del predetto Istituto, espressa nella seduta del 19 aprile 1996, relativamente alla costituzione di un nuovo reparto nel laboratorio di alimenti; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso nella seduta del 15 marzo 1996; Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 188 del 24 settembre 1996 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa la proposta in argomento; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la camunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate con nota prot. 4843/S.P. 20 in data 7 febbraio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente: "2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:
- a)alimenti conservati, additivi e contaminanti;
- b)alimenti lipidici;
- c)chimica dei cereali;
- d)dietetica;
- e)igiene delle tecnologie alimentari;
- f)microbiologia degli alimenti;
- g)procedure e metodi di conferma per il controllo dei prodotti alimentari.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 1997 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 61 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti: "Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti". - Il D.M. 21 novembre 1987, n. 528, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987. - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993. - Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1995. - Si riporta il comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754: "L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dci Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi