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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 75 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 75 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 75 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche. note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998 (GU n.81 del 07-04-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-4-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
  2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubb1icato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948; l'art. 56, primo comma, di tale legge, è il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna è il seguente: "Art.
  4. - Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella regione punti franchi". - Per i riferimenti alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, vedi nota alle premesse. - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 302 del 19 ottobre
  5. - Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 253 dell'11 ottobre
  6. - L'atto aggiuntivo del 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 17 in data 30 marzo
  7. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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