DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 ultimo aggiornamento all'atto: 19/02/2026 --> Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno
- (23G00090) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2026) (GU n.144 del 22-06-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1agg.1 orig. 1 bis 1 terorig. 1 quater 2agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 3 bisorig. 3 ter 4orig. 4 bis 4 ter 5 5 bis 6orig. 6 bis 7orig. 8orig. 8 bisorig. 8 ter 9orig. 9 bisorig. 10orig. 11orig. 12orig. 12 bis 12 ter 13orig. 13 bis 14orig. 15orig. 15 bisagg.1 orig. 16orig. 16 bis 17orig. 18agg.1 orig. 18 bis 19orig. 19 bis 19 ter 19 quater 20agg.1 orig. 21agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 22 bis 23orig. 24orig. 25orig. 26orig. 27orig. 27 bis 28agg.2 agg.1 orig. 28 bis 28 ter 28 quater 28 quinquiesagg.1 orig. 28 sexies 28 septies Capo II Disposizioni in materia di agricoltura 29orig. 30orig. 31orig. 32orig. 32 bis Capo III Disposizioni urgenti in materia di sport 33orig. 34orig. 35orig. 36 36 bisorig. 37orig. 38orig. 39orig. 39 bis 40orig. 41orig. Capo IV Disposizioni in materia di lavoro 42orig. Capo V Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali 43orig. 44 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
- Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono procedere, ((non oltre il 31 dicembre 2027)) , alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente. 1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
- 1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa".
- All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente: «
- Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno
- Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente: «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
- Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica. 4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".
- All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.
- 5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù"; b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro"; c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù". 5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
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