← Italia

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 76 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 76 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzaz

ione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 76 Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva. (GU n.62 del 14-03-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-3-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n l; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 Oltre i casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non sono eleggibili a consiglieri comunali: 1) coloro che hanno ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945, n. 20, o delle corrispondenti cariche femminili; 2) i consiglieri nazionali; 3) i deputati che, dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; 4) i ministri e i sottosegretari di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925; 5) i membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e i membri dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale; 6) i prefetti e i questori nominati per titoli fascisti; i capi delle provincie ed i questori nominati dal governo della pseudo repubblica sociale; 7) i moschettieri del duce, gli ufficiali della milizia, volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafica, universitaria, alla gioventù italiana del littorio, alla D.I.O.A.T. e Da.cos, nonché alle milizie forestale, stradale e portuaria; 8) gli ufficiali che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; gli ufficiali della guardia nazionale repubblicana e i componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale. Sono tuttavia eleggibili coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie anzidette, siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o nei confronti dei quali la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, abbia emesso pronunzia di proscioglimento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.