LEGGE 10 marzo 1969, n. 78 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 marzo 1969, n. 78 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Estensione al personale degli enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n.
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.89 del 08-04-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-4-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è esteso al personale degli Enti locali in attività di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo
- L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sarà variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito dal personale delle amministrazioni dello Stato. L'assegno di cui ai precedenti commi è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi