LEGGE 23 aprile 2002, n. 78 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 aprile 2002, n. 78 ultimo aggiornamento all'atto: 28/12/2012 --> Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2012) (GU n.100 del 30-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-2-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.
(1)(
(2)) 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso. ------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170". ------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi