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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8 ultimo aggiornamento all'atto: 12/08/2025 --> Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2025) (GU n.20 del 26-01-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4agg.1 orig. 5orig. 6agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8orig. 9 10agg.1 orig. 11 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13orig. 13 bisorig. 13 ter 13 quater 13 quinquies 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-1-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinate, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonché di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamità naturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno
  2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.
  3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
  4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
  5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno
  6. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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