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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 80 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 80 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 80 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/1953 --> Modificazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, riguardante la gestione delle Terme demaniali di Castrocaro. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953) (GU n.51 del 01-03-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: Art. 1 L'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, è abrogato ed è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) provvederà alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro o mediante gestione diretta a mezzo di apposito gestore che sarà nominato dal Ministro per le finanze e che assumerà le responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato, o mediante concessione ad una società commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente. La durata della concessione alla società commerciale, le modalità varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della società e il direttore generale della società medesima dovranno risultare da apposita convenzione che sarà approvata con legge" articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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