LEGGE 16 marzo 1988, n. 80 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 marzo 1988, n. 80 Abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in materia di funzioni assegnate ai dirigenti generali tecnici del Ministero della difesa. note: Entrata in vigore della legge: 3/4/1988 (GU n.66 del 19-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È abrogato il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1479/1965 (Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa) così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
- - Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi