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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 80 - Normattiva

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 80 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 febbraio 1989, n. 80 Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa. note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1989 (GU n.56 del 08-03-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-3-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è elevata:

  1. a)per il quinquennio 1983/1/987, da dollari USA 3.680.000 a dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del 10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 2, lettera a), punto i), e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657;
  2. b)per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190

(1987)adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno
  1. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo 1: La legge n. 1657/1961 ratifica e dà esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo
  2. __________ articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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