DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 80 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 80 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2017 --> Disposizioni urgenti in materia di enti locali. note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-3-2004.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 140 (in G.U. 29/05/2004, n.125). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017) (GU n.75 del 30-03-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6agg.2 agg.1 orig. 6 bis 7agg.1 orig. 7 bis 7 ter 7 quater 7 quinquies 7 sexies 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-5-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004
- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio
- Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
- La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del ((citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi