rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 24 marzo 1980, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI. (GU n.83 del 25-03-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-3-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI, è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Le iniziative industriali del settore fibre in corso di realizzazione nei comuni di Ottana, Isili e Lula sono ammesse, ancorché non interamente compiute per effetto di deliberazioni del CIPI, e anche in deroga alle disposizioni delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ai contributi in conto capitale previsti dai concessi pareri di conformità, in misura corrispondente all'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non superiori a lire miliardi 37,6. I contributi di cui al precedente comma sono erogati sulla base di dichiarazioni degli istituti finanziatori che certifichino lo stato di avanzamento lavori da essi già riconosciuto ai fini dell'erogazione dei mutui. I contributi erogati in conto interessi sui finanziamenti gia concessi dagli istituti di credito per le iniziative di cui al primo comma sono mantenuti nell'importo massimo di lire miliardi 10, per tutta la durata prevista dai contratti. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono mantenute anche in caso di alienazione, in tutto o in parte, dei cespiti oggetto dell'intervento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - LOMBARDINI BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: MORLINO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.