Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 16 febbraio 1988, n. 83 ultimo aggiornamento all'atto: 24/01/1989 --> Autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale. note: Entrata in vigore del decreto: 05/04/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1989) (GU n.67 del 21-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 4 della stessa legge; Decreta: Art. 1 1. Sono considerati frontalieri gli autoservizi di linea internazionali autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, ovvero concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, ed in base ad accordi bilaterali, che non superino in linea d'aria i 50 chilometri per ciascuna parte della frontiera. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 877/1986 è il seguente: "Art. 1. - 1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonché in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'art. 2. 2. Per gli autoservizi ordinari già di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo è concesso per il periodo dal 1› aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale. 3. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni. 4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, provvede, con propri decreti, all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale è stato esercitato il servizio frontaliero". - Il testo dell'art. 4 della medesima legge, è il seguente: "Art. 4. - 1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, è istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. La commissione è composta da:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.