zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011, n. 83 Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonchè per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara. (11G0125) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2011 (GU n.133 del 10-06-2011) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Pescara; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 13 gennaio 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Uffici marittimi periferici 1. L'ufficio locale marittimo di Terrasini è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Terrasini. 2. La delegazione di spiaggia di Diano Marina è elevata ad ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio locale marittimo di Diano Marina. 3. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Torre a Mare, Porto Rotondo, Isola di Capo Rizzuto e Bibione, assumendo rispettivamente le denominazioni di delegazione di spiaggia di Torre a Mare, di delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, di delegazione di spiaggia di Isola di Capo Rizzuto e di delegazione di spiaggia di Bibione. 4. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui ai commi 1, 2 e 3 sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti Tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S. O.: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.