LEGGE 4 marzo 1997, n. 84 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1997, n. 84 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio
- note: Entrata in vigore della legge: 3-4-1997 (GU n.76 del 02-04-1997 - Suppl. Ordinario n. 68) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Accordo art. 1 TITOLO I PRINCIPI GENERALI art. 2 art. 3 TITOLO II DIALOGO POLITICO art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 TITOLO III SCAMBI DI MERCI art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTICAPITOLO ICondizioni di lavoro art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 CAPITOLO II Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 CAPITOLO III Fornitura transnazionale di servizi tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 CAPITOLO IV Disposizioni generali art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 TITOLO V Pagamenti correnti e capitale art. 42 CAPITOLO VI Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale art. 43 TITOLO V COOPERAZIONE LEGISLATIVA art. 44 TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 art. 62 art. 63 art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 art. 69 TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE art. 70 TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA TECNICA art. 71 art. 72 art. 73 art. 74 TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI art. 75 art. 76 art. 77 art. 78 art. 79 art. 80 art. 81 art. 82 art. 83 art. 84 art. 85 art. 86 art. 87 art. 88 art. 89 art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 art. 94 art. 95 art. 96 art. 97 art. 98 art. 99 Elenco Allegati Allegato I Allegato II Protocollo art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 Atto finale Atto finale Dichiarazioni comuni Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-4-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio
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