← Italia

LEGGE 8 giugno 2023, n. 84 - Normattiva

LEGGE 8 giugno 2023, n. 84 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 giugno 2023, n. 84 ultimo aggiornamento all'atto: 24/12/2024 --> Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

  1. a)Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
  2. b)Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. (23G00089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023 Vigenza internazionale delle convenzioni per l'Italia: dal 12 ottobre 2024 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: dal 12 ottobre 2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2024) (GU n.153 del 03-07-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Convention 155 Convention 155 Convenzione 155 PARTE I. AMBITO E DEFINIZIONI art. 1 art. 2 art. 3 PARTE II PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 PARTE III AZIONE A LIVELLO NAZIONALE art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 PARTE IV AZIONE A LIVELLO DELL'IMPRESA art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 PARTE V DISPOSIZIONI FINALI art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 Protocollo 155 I. DEFINIZIONI art. 1 II. MECCANISMI DI REGISTRAZIONE E DI DICHIARAZIONE art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 III. STATISTICHE NAZIONALI art. 6 art. 7 IV. DISPOSIZIONI FINALI art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 Convention 187 Convention 187 Convenzione 187 I. DEFINIZIONI art. 1 II. OBIETTIVI art. 2 III. POLITICA NAZIONALE art. 3 IV. SISTEMA NAZIONALE art. 4 V. PROGRAMMA NAZIONALE art. 5 IV. DISPOSIZIONI FINALI art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
  3. a)Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
  4. b)Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.