ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 1951, n. 85 Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati. (GU n.52 del 03-03-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-3-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951, è ulteriormente prorogata per l'anno
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.