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LEGGE 19 aprile 1990, n. 85 - Normattiva

LEGGE 19 aprile 1990, n. 85 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 aprile 1990, n. 85 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/2001 --> Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto. note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001) (GU n.97 del 27-04-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-2-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: "L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di
  2. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".

(1)(
(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato." --------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, è raddoppiato". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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