clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 85 ultimo aggiornamento all'atto: 20/11/1992 --> Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari. note: Entrata in vigore del decreto: 29/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1992) (GU n.37 del 14-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 27) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-2-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 21 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/298/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989, in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: "Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.