rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 aprile 1986, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria. (GU n.78 del 04-04-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "280 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "300 miliardi"; al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari". All'articolo 2: al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: ", con particolare riguardo alle zone interne,"; al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: ", con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini"; al comma 1, lettera d), le parole: "il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi" sono sostituite dalle seguenti: "il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica"; al comma 1, la lettera
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.