zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2016, n. 87 ultimo aggiornamento all'atto: 18/12/2025 --> Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2025) (GU n.122 del 26-05-2016) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 Capo II Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai datiSezione IOrganizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale 3 4orig. Sezione II Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA 5 6 Sezione III Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale 7 8 Sezione IV Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale 9 10 Capo III Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontalieraSezione IScambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera 11 12 13 Sezione II Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 14 15 16 17 18 Capo IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNASezione ITecniche e modalità di analisi dei campioni biologici 19 20 21 22 23 Sezione II Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA 24 25 Capo V Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto 26 27 Capo VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita 28 Capo VII Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici 29 30 31 32 Capo VIII Disposizioni finali 33 34 35 36 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-6-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo 16 in base al quale sono disciplinati, con uno o più regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di accesso alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché i criteri e le modalità tecniche e procedurali per il prelievo e la conservazione dei campioni biologici, nonché l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85 del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio a norma EN ISO/IEC 17025; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA; Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; Acquisito in data 31 luglio 2014 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85. 2. Il presente regolamento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009. 3. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.: «Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.